Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Per dispositivi di protezione individuale, DPI, si intendono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate o comunque portate appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano. Tutto ciò è disciplinato dalla “Normativa sulla sicurezza sul lavoro”, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, stabilisce: “si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
DPI, quando vanno usati
Lo stesso decreto all’ articolo 75, specifica che “I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misura, metodi o procedimenti di rioorganizzazione del lavoro”. L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata impossibilità di adottare misure congrue: è poi obbligo del datore di lavoro scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute popria e dei suoi collaboratori.